Informative
27/03/2006
Inarcassa_nuove disposizioni in materia di indennità di maternità.
Prot. 1157_29/03/06
L'articolo 70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 riconosce a ciascuna libera professionista iscritta alla propria Cassa di previdenza categoriale il diritto ad una indennità di maternità per i due esi antecedenti ed i tre mesi successivi la data del parto. Ad integrazione della norma di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella riunione del 26 gennaio 2006, di revocare tutte le precedenti deliberazioni assunte in materia, stabilendo che hanno diritto di percepire l'indennità di maternità anche le professioniste iscritte ad Inarcassa per un periodo che copra solo parzialmente i cinque mesi stabiliti dal predetto decreto. In tali casi, l'indennità viene liquidata pro quota, rapportando, in giorni, i cinque mesi potenzialmente indennizzabili al periodo di effettiva iscrizione e contribuzione maturato presso Inarcassa. Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento a tutte le domande di indennità non ancora definite al 26 gennaio 2006, data della citata deliberazione consiliare, ed a quelle presentate successivamente. Nel pregarvi di dare massima diffusione a quanto sopra esposto, comunichiamo che analoghe informazioni sono a disposizione sul sito internet www.inarcassa.it